(massima n. 2)
L'art. 2751 bis n. 2 c.c., introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in base al quale le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli Ģultimi due anni di prestazioneģ, sono assistite da privilegio generale sui mobili, comporta, in caso di fallimento del debitore, che il privilegio medesimo č invocabile per tutti i crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attivitā professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale (a differenza del privilegio prima contemplato dall'art. 2751 n. 5 c.c., da intendersi limitato all'anno antecedente la dichiarazione di fallimento).