(massima n. 1)
L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualitą di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, L. Fall., e s'inquadra invece in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale; il relativo compenso dev'essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali.