Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 185 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Documentazione informativa

Dispositivo dell'art. 185 Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:

  1. a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185 bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);
  2. b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185 ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);
  3. c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47 septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!