(massima n. 1)
Le disposizioni dell'art. 1901 cod. civ., in quanto contenute in un articolo collocato tra le disposizioni generali sulle assicurazioni, sono applicabili, oltre che alle assicurazioni contro i danni, anche alle assicurazioni sugli infortuni o invaliditā poichč alle predette assicurazioni non č riferibile l'eccezione prevista nell'ultima parte dell'ultimo comma della norma, che esclude le assicurazioni sulla vita dall'ambito di applicazione delle precedenti disposizioni della norma medesima, nč č applicabile la norma dell'art. 1924 cod. civ. disegnata sulla specificitā della struttura e della funzione dell'assicurazione sulla vita, avente di regola finalitā di risparmio e di capitalizzazione. Peraltro, entrambe le norme - quella dell'art. 1901 e quella dell'art. 1924 cod. civ. - si riferiscono soltanto agli effetti dell'inadempimento dell' obbligazione di pagamento del premio nascente da contratto giā concluso ed efficace, non alla decorrenza pattizia dell'efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che rimane affidata all'autonomia negoziale delle parti. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento a fattispecie in cui l'applicabilitā dell'art. 1901, 1° comma., cod. civ. era stata invocata per sostenere l'operativitā della polizza assicurativa nonostante l'evento si fosse verificato prima della data convenzionale di decorrenza della copertura). (Rigetta, App. Brescia, 24 Giugno 2002).