(massima n. 1)
Il pagamento dell'obbligazione pecuniaria è un atto satisfattivo unilaterale che esige la volontà del debitore o di un suo incaricato, non essendo concepibile "in iure" che un pagamento possa avvenire per effetto della semplice volontà del creditore; ne deriva che se il terzo incaricato non adempie, il debitore sarà tenuto a rispondere del suo operato verso il creditore insoddisfatto ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto assicurato, il quale aveva concordato con l'assicuratore l'addebito dei premi in conto corrente, dovesse rispondere, agli effetti dell'art. 1924 c.c., del mancato pagamento del premio, a nulla rilevando, nei rapporti con il creditore, se ciò fosse avvenuto per negligenza dello stesso debitore o dell'istituto di credito, ossia per l'assenza di un ordine di pagamento rivolto a quest'ultimo o per l'inadempimento dell'ordine stesso).