(massima n. 1)
In tema di assicurazione sulla vita, nel caso in cui le parti, in deroga a quanto disposto dall'art. 1924, comma 2, c.c., abbiano previsto la possibilitą di riattivazione automatica del rapporto, entro sei mesi dalla scadenza del premio non pagato, verso pagamento dei premi arretrati e degli interessi legali, ovvero la possibilitą di riattivazione dopo i sei mesi entro i due anni dall'indicata scadenza, subordinatamente all'accertamento da parte dell'assicurazione del buono stato di salute dell'assicurato, la risoluzione di diritto opera solo allo spirare di quest'ultimo termine, mentre con la riattivazione non si determina il sorgere di un nuovo contratto, ma riprende a spiegare effetti lo stesso rapporto che, in seguito all'omesso pagamento del premio, era venuto a trovarsi in una situazione di quiescenza.