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Articolo 35 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Forma e interpretazione

Dispositivo dell'art. 35 Codice del consumo

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

Spiegazione dell'art. 35 Codice del consumo

Ciò che con questa norma si vuole disciplinare è la formulazione e l’interpretazione delle clausole nei contratti con i consumatori.
Si tratta di disposizione di carattere generale, in quanto risulta applicabile ad ogni tipo di clausola, a prescindere dal modo in cui vengono proposte (non soltanto alle clausole vessatorie).

Il primo comma dispone che le clausole contenute nei contratti con consumatori devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, in tal modo richiamandosi il principio di trasparenza. Nessuna sanzione espressa viene, tuttavia, prevista per i casi di violazione del suddetto principio, tant’è che, per il caso di ambiguità di una clausola, sono state prospettate diverse soluzioni.

Secondo una prima tesi il difetto di trasparenza determinerebbe l’inefficacia della clausola che ne è interessata; tuttavia, si ritiene che una eventuale dichiarazione di inefficacia debba essere preceduta da un giudizio complessivo volto ad accertare l’iniquità di quella stessa clausola.

Secondo una diversa tesi, invece, il comma 1 deve essere letto in combinato disposto con il secondo comma della medesima norma (il quale riproduce il canone della c.d. interpretatio contra proferentem”, sancito anche dall’art. 1370 c.c. e valevole per il caso di ambiguità della clausola; ciò comporta che, in caso di assenza di trasparenza di una clausola, si dovrebbe sempre applicare la regola dell’interpretazione a favore del consumatore, escludendosi l’espunzione della clausola dal contratto.

Altra parte della dottrina propone la possibilità di avvalersi del rimedio risarcitorio precontrattuale nelle ipotesi in cui la violazione del dovere di trasparenza si collochi nella fase precontrattuale, mentre, in caso di violazione successiva, concorreranno i rimedi dell’inefficacia o dell’interpretazione più favorevole, a seconda che dalla mancanza di trasparenza ne derivi l’inconoscibilità o il dubbio.

Come si è prima accennato, il secondo comma detta il principio della c.d. interpretatio contra proferentem, riproducendo sostanzialmente il principio sancito dall’ art. 1370 c.c. per il caso di condizioni generali di contratto o di moduli o formulari predisposti dall’imprenditore professionista.
La previsione di tale criterio ermeneutico costituisce un chiaro indice della volontà di ribaltare la gerarchia dei principi di interpretazione, passando dalla prevalenza delle regole sull’interpretazione soggettiva alla prevalenza delle regole sull’interpretazione oggettiva.

Nel comma 3 deve individuarsi una innovazione rispetto al vecchio testo del secondo comma dell’art. 1469 quater c.c., il quale prevedeva semplicemente l’interpretazione più favorevole al consumatore in caso di dubbio sul senso di una clausola, senza esenzioni nel caso di esercizio dell’azione inibitoria collettiva ex art. 1469 sexies c.c.
Tale modifica, dunque, consente di fare ricorso al provvedimento inibitorio della clausola abusiva anche in caso di possibile interpretazione sfavorevole al professionista.

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