(massima n. 1)
Con riguardo a contratto di assicurazione sulla vita, la dichiarazione di riscatto da parte dell'assicurato produce i suoi effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore trattandosi di dichiarazione ricettizia, ma il dichiarante (purché in regola con il pagamento dei premi) può anche implicitamente differire gli effetti del riscatto al momento della cessazione della copertura assicurativa, atteso che la regolamentazione pattizia di deroga all'art. 1924 c.c. deve essere sempre ispirata al principio contenuto nell'art. 1901 dello stesso codice, il quale presuppone la persistenza del rapporto di corrispettività tra pagamento del premio ed assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.