1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
- a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo;
- b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119 ter, comma 3;
- c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187 ter e relative disposizioni di attuazione;
- d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
- e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni
- a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
- b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119 ter, comma 2;
- c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187 ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119 ter, 120 bis e 120 ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.