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Articolo 1720 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Spese e compenso del mandatario

Dispositivo dell'art. 1720 Codice Civile

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni(1), con gli interessi legali dal giorno in cui sono state [2031] fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [2756 comma 3, 2761 comma 2](2).

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico(3).

Note

(1) Si tratta: dei mezzi necessari per l'adempimento (v. 1719 c.c.), cioè di quanto serve per eseguire l'incarico; delle c.d. anticipazioni utili, ad esempio un acconto sul prezzo nel mandato ad acquistare; delle anticipazioni conformi agli usi, se le circostanze inducono a ritenere che il mandante le avrebbe consentite (v. 1711 c.c.).
(2) Se il mandato è stipulato a titolo gratuito, il mandatario non ha diritto al compenso (v. 1709 c.c.). Se, invece, il compenso è dovuto, esso comprende quanto pattuito e quanto si sia rivelato necessario in relazione all'opera svolta.
(3) Più correttamente, si tratta di indennizzo da atto lecito, in quanto il mandatario sopporta il normale rischio insito nella stipula (v. 1469 c.c.). In particolare, il mandante deve risarcire i danni che dipendono da sua colpa, non quelli che siano ascrivibili solo alla colpa del mandatario.

Ratio Legis

Il mandatario ha diritto ad un compenso per l'opera che svolge; inoltre, ha diritto alla restituzione delle somme anticipate, le quali, si presume, avrebbero prodotto un lucro al mandatario e, pertanto, sono dovute con gli interessi (1282 c.c.).
Infine, se il mandatario patisce dei danni a causa dell'incarico, tale nesso di causalità comporta che abbia diritto ad ottenere il risarcimento dal mandante.

Spiegazione dell'art. 1720 Codice Civile

Il rimborso delle anticipazioni fatte dal mandatario

Le norme dell'art. 1720 sono il corollario di quelle dell'articolo 1719.
Il mandante deve rimborsare le anticipazioni fatte dal mandatario. L'art. 1752 codice del 1865 prevedeva pure il rimborso delle spese. Tale previsione manca nell'art. 1720: ma l'obbligo di rimborsare le spese è compreso in quello del rimborso delle anticipazioni.

Il mandante non può opporre che l'affare non è riuscito ovvero che le spese potevano essere minori se il mandatario ha speso quanto un buon padre di famiglia avrebbe erogato per eseguire l'affare.
Il mandante deve al mandatario anche gl'interessi legali, che decorrono dal giorno delle anticipazioni perché hanno carattere compensativo. Se è controversa la data, il mandatario deve provare che è vera quella da cui domanda gl'interessi.

Nel concetto di anticipazioni è compresa anche la destinazione di somme proprie del mandatario per l'esecuzione del mandato, purché sia effettiva e accompagnata dalla indisponibilità delle somme stesse per un fine diverso.

La decorrenza degl'interessi dalla data indicata riguarda le anticipazioni: non vale per le altre somme di cui il mandatario sia eventualmente creditore del mandante. Se questo per es. ritarda il pagamento del compenso la decorrenza degl'interessi sulla somma dovuta si sta­bilisce con i criteri generali.


Il compenso dovuto al mandatario

Il mandante deve pagare al mandatario il compenso nella misura pattuita o in quella determinata dalla legge, dagli usi o dal giudice.
Il compenso può essere stabilito per tutti gli affari, per alcuni affari, per un affare solo, per le diverse operazioni costituenti l'affare.
È dovuto anche se l'atto giuridico è risoluto o annullato ovvero il terzo non adempie ai propri obblighi, a meno che in quest'ultimo caso il mandatario abbia assunto il rischio della insolvenza del terzo.

È diverso il caso se il mandato non è eseguito. Il mandatario inadempiente non solo non può chiedere il compenso ma può incorrere nella responsabilità per danni. Se l'inesecuzione dipende da causa non imputabile al mandatario il compenso neanche è dovuto perché è mancata la prestazione di cui il compenso avrebbe dovuto rappresentare il corrispettivo. Se il mandato è eseguito solo in parte il compenso è proporzionalmente ridotto. Salvo patto contrario il compenso si paga all'atto del rendiconto.
Il diritto al compenso si prescrive in dieci anni (art. 2946): se il pagamento avveniva periodicamente ad anno o in termini più brevi la prescrizione è di anni cinque (art. 2948).


Il risarcimento dei danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico

Il mandante deve infine risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
L'art 1754 codice del 1865 subordinava il diritto all'indennizzo alla condizione che al mandatario non fosse imputabile alcuna colpa. Detta condizione non è stata riprodotta. S'intende tuttavia che se i danni non derivano dall'incarico ma dalla colpa del mandatario nell'eseguirlo non sussiste il diritto all'indennizzo che presuppone un rapporto diretto di causalità tra la regolare esecuzione e il fatto produttivo del danno.

Il mandatario può domandare il risarcimento anche se il danno sopravviene dopo l'esecuzione del mandato purché sia legato all'esecuzione del rapporto di causalità.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

527 Contemplando poi nell'articolo 606 l'obbligo, considerato nell'articolo 567 del progetto del 1936, relativo rimborso delle anticipazioni fatte dal mandatario, ho aggiunto che anche il mandante è tenuto a pagare il compenso dovuto, con il che si comprende sia il compenso pattuito, sia quello da valutarsi in relazione all'opera svolta.
Il secondo comma riproduce l'articolo 568 del progetto della Commissione reale, relativo all'obbligo del mandante di risarcire i danni subiti dal mandatario, limitatamente però i danni risentiti a causa del contratto: il contratto di occasionalità adottato dalla Commissione reale non chiarisce sufficientemente l'esigenza di un nesso di causalità fra danno e mandato e ho voluto invece affermare che solo ove questa relazione sussiste, il danno è risarcibile.
Discende dai principi generali, ed ho creduto superfluo affermarlo, che i danni dovuti dal mandante non sono quelli che devono ascriversi a colpa del mandatario.

Massime relative all'art. 1720 Codice Civile

Cass. civ. n. 664/2023

In ambito di associazioni non riconosciute, trova applicazione l'art. 1720 c.c. che obbliga l'ente a rimborsare all'amministratore le spese anticipate nel suo interesse, nei soli limiti in cui detto organo provi di averle sostenute, non semplicemente in occasione, ma a causa dell'espletamento del proprio incarico e nell'adempimento degli obblighi a questo connessi, senza che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o il contegno tenuto da eventuali organi di controllo possa valere ad escludere una sua eventuale responsabilità.

C. giust. UE n. 26895/2022

ll diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto avente natura onoraria, né potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato, stante la sua incompatibilità con la funzione pubblica rivestita, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale.

Cass. civ. n. 12675/2020

In tema di mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio, il decesso dell'assistito non preclude il diritto del difensore di pretendere dalla controparte, quale coerede dell'assistito, le competenze maturate nei confronti del "de cuius"; trattandosi di un debito della massa, infatti, al difensore creditore non è opponibile il rapporto interno tra "de cuius" ed eredi, restando irrilevante nei suoi confronti che l'esecuzione del contratto si sia posta in contrasto con l'interesse degli eredi o di uno degli eredi dell'assistito.

Cass. civ. n. 20137/2017

Il credito dell'amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, sicché grava sullo stesso la prova degli esborsi effettuati, mentre spetta ai condomini (e quindi al condominio) - tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

Cass. civ. n. 14197/2011

L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea.

Cass. civ. n. 10052/2008

Posto che il consigliere comunale è legato all'ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, secondo comma, c.c., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.

Cass. civ. n. 7498/2006

In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) — che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno — devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

Cass. civ. n. 5460/2006

Il contratto di albergo concluso per il tramite di un'agenzia di viaggi, che opera come mandataria del cliente che le ha conferito il relativo incarico, comporta che la revoca della prenotazione alberghiera, da parte dello stesso cliente, integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne il mandatario di quanto anticipato all'albergatore nel limite in cui tale anticipazione possa considerarsi effettuata in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti al mandatario stesso.

Cass. civ. n. 1286/1997

L'amministratore di condominio - nel quale non è ravvisabile unente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o comprensione dell'autonomia individuale - configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso di interessi suindicati e realizzante una cooperazione, in regime di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto «sociale» della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell'art. 1720, primo comma, c.c., secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nella esecuzione dell'incarico diretto ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell'interesse della gestione del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore, anche contro il singolo condomino inadempiente all'obbligo di pagare la propria quota.

Cass. civ. n. 10680/1994

La norma di cui all'art. 1720, comma 2, c.c., secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, è applicabile, in via analogica, anche a favore dell'amministratore di una società di capitali — la cui posizione, quanto ai rapporti societari interni, è simile a quella del mandatario — atteso che l'assenza di una disposizione riferita specificamente alle perdite sopportate dall'amministratore dà luogo — in presenza di un principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui, principio desumibile, oltre che dal citato art. 1720, comma 2, dall'art. 2031, comma 1, c.c., in materia di gestione di affari, e dall'art. 2234 c.c., in materia di rapporti tra clienti e professionista intellettuale — ad una lacuna in senso proprio che richiede, ai sensi dell'art. 12, comma 2, prel. c.c., il ricorso all'interpretazione analogica, il quale evita altresì il determinarsi di una situazione normativa contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3; comma 1, della Costituzione. (Principio applicabile altresì all'Iccri — Istituto di Credito Casse di Risparmio Italiane — anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore dello statuto approvato con D.M. 7 aprile 1993 che lo definisce espressamente come società per azioni, atteso che anche in tale periodo 1'organizzazione dell'istituto era modellata su quella della società per capitali).

Perché l'amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1720, comma 2, c.c., da applicare in via analogica, è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico; rientra in quest'ultima fattispecie l'ipotesi in cui le spese, siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti connessi all'incarico, e conclusosi col proscioglimento.

Cass. civ. n. 6306/1991

Il mandatario per ripetere dal mandante la somma di danaro dovuta ad un terzo a titolo di penale per l'inadempimento, per fatto e colpa del mandante, dell'obbligazione contratta, a proprio nome, al fine di dare esecuzione al mandato, deve provare l'effettivo esborso della somma al terzo, non trattandosi di mezzo occorrente per l'adempimento dell'obbligazione ex art. 1719 c.c., bensì rientrando tale situazione nella disciplina del secondo comma dell'art. 1720 c.c., a tenore del quale «il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico».

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Consulenze legali
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Antonietta M. chiede
lunedì 06/07/2015 - Abruzzo
“Buongiorno il quesito è il seguente:
Caio un bel giorno passa a miglior vita senza lasciare disposizioni testamentarie e privo di eredi prossimi (fratelli figli genitori cugini nipoti etc.)
Si precisa altresì che Caio ha sempre affermato di non avere alcun parente in vita.
Tizio amico da molti anni di Caio, che era in possesso di un notevole patrimonio ricostruisce l'albero genealogico del medesimo al fini di individuare un erede che abbia titolo ad entrare in possesso del patrimonio altrimenti da devolvere allo Stato.
Dopo una lunga e complicata ricerca essendo Caio della classe 1920, vengono individuati alcuni eredi legittimi a cui, Tizio offre la propria consulenza senza anticipo di spese, ma una percentuale sull'asse netto realizzato, da corrispondere al momento dell'effettivo incasso delle somme spettanti.
E' applicabile alla fattispecie l'art. 932 cc vale a dire la richiesta del 50% delle somme liquide realizzate dalla vendita dei beni?
E sulle somme introitate il ricercatore deve pagare le tasse?”
Consulenza legale i 08/07/2015
L'art. 932, che disciplina il ritrovamento di un tesoro, non è applicabile nel caso di specie, perché contempla una ipotesi assolutamente diversa da quella descritta nel quesito.
Difatti, prima di tutto, la norma si applica alle sole cose mobili: quindi non potrebbe valere qualora l'eredità fosse composta anche di immobili (come si suppone, visto che si parla di "notevole patrimonio").
Non si inquadra nel caso di specie nemmeno il concetto di "scoperta". La scoperta del bene di pregio va intesa come un mero fatto giuridico, cioè il ritrovamento della cosa, in senso materiale.
Soprattutto, però, nel nostro caso manca l'elemento essenziale dell'istituto: la c.d. irreperibilità del proprietario del bene. Difatti, si conosce benissimo sia chi era il proprietario dei beni (il de cuius), sia che sono i chiamati all'eredità (lontani parenti e, in loro difetto, lo Stato).

Piuttosto, un accordo che preveda la richiesta di una percentuale sull'asse ereditario può essere inquadrato come contratto atipico o come mandato, avente ad oggetto lo svolgimento di un incarico - quello di occuparsi dell'aspetto burocratico della vicenda successoria - conferito dai chiamati all'eredità a Tizio. In questo caso, non esiste una percentuale che vada corrisposta per legge, ma saranno le parti, con la loro autonomia negoziale, a raggiungere un accordo.
In generale, può dirsi che, se si tratti di mandato, in base all'art. 1720 del c.c. il mandante è tenuto a rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell'incarico.

E' evidente, in ogni caso, che l'eventuale somma ricevuta dal solerte "ricercatore" non potrà mai essere inquadrata come acquisto di eredità ma semplicemente come compenso, corrispettivo, di un contratto. Nulla vieta che l'entità del compenso possa essere parametrata al valore finale che verrà acquisito dagli eredi. Ciò deve però essere ben previsto fin dall'inizio, onde evitare contestazioni nel futuro. La tassazione di tale compenso (certamente c'è tassazione) dipende dal regime fiscale del percettore. Se fosse un avvocato o comunque un libero professionista potrebbe rientrare nel reddito dell'attività professionale. Se invece di trattasse di un privato cittadino che non svolge attività professionale alcuna lo dovrebbe comunque dichiarare come proprio reddito nella dichiarazione dei redditi annuale (IRPEF).