Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo(1) in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso(2), spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore(3). La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui(4).
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali(5).
Note
(1)
Se il fondo è oggetto di un'enfiteusi (
957) l'enfiteuta può esercitare sul tesoro gli stessi diritti del proprietario. Se sul fondo è stato, invece, costituito un usufrutto, (
art. 978 del c.c.) si deve prendere in considerazione l'art.
988.
(2)
L'
art. 647 del c.p. punisce chi "
avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo".
(3)
Il ritrovamento del tesoro deve essere frutto del caso, non deve, cioè, essere il risultato di un'attività finalizzata al ritrovamento.
(4)
Ne può costituire esempio un gioiello trovato casualmente dentro una statua.
(5)
Le cose di particolare interesse storico fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Vedasi D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico sui beni culturali e ambientali).