(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1720, comma 2, c.c., secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, è applicabile, in via analogica, anche a favore dell'amministratore di una società di capitali — la cui posizione, quanto ai rapporti societari interni, è simile a quella del mandatario — atteso che l'assenza di una disposizione riferita specificamente alle perdite sopportate dall'amministratore dà luogo — in presenza di un principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui, principio desumibile, oltre che dal citato art. 1720, comma 2, dall'art. 2031, comma 1, c.c., in materia di gestione di affari, e dall'art. 2234 c.c., in materia di rapporti tra clienti e professionista intellettuale — ad una lacuna in senso proprio che richiede, ai sensi dell'art. 12, comma 2, prel. c.c., il ricorso all'interpretazione analogica, il quale evita altresì il determinarsi di una situazione normativa contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3; comma 1, della Costituzione. (Principio applicabile altresì all'Iccri — Istituto di Credito Casse di Risparmio Italiane — anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore dello statuto approvato con D.M. 7 aprile 1993 che lo definisce espressamente come società per azioni, atteso che anche in tale periodo 1'organizzazione dell'istituto era modellata su quella della società per capitali).