Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19195 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio generale di cui all'art. 1720, comma 2, c.c., che prevede l'indennità delle spese affrontate dal mandatario per conto del mandante, non può essere applicato in via analogica per superare le specifiche esclusioni di rimborso delle spese legali definite da normative speciali, come quelle stabilite dall'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 e dall'art. 12 della L.P. n. 1/2011.

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