Cass. civ. n. 16648/2022
Ove, in relazione ad un contratto di compravendita di azioni, le parti convengano che il prezzo delle stesse venga stabilito da un terzo, ex art. 1349, comma 1 c.c. ma, a causa del mancato accordo sulla nomina, attivino un giudizio arbitrale all'esito del quale sia determinato il prezzo definitivo delle azioni, l'impugnazione del lodo sarà governata dalla normativa speciale di cui agli artt. 806 e 827 e segg. c.p.c., restando esclusa la possibilità di impugnazione del lodo per "manifesta iniquità ed erroneità" ex art. 1349 c.c.
C. giust. UE n. 844/2020
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
Cass. civ. n. 3835/2019
Qualora il terzo - cui sia stato demandato dalle parti il relativo compito - non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, né ad essa provvedano le parti direttamente, e una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all'adempimento della prestazione, la relativa controversia - che ha per oggetto il predetto adempimento e il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire - può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell'economia processuale, dal giudice, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la "ratio" dell'art. 1349 c.c., il contratto nel suo manchevole elemento. (Nella specie, la S.C, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter individuare giudizialmente, al posto del terzo, la superfice da distaccare in base agli accordi di divisione, nell'assunto che non fosse manifestamente iniqua la compiuta valutazione tecnica di non determinazione dell'oggetto del contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2015).
Cass. civ. n. 16594/2016
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all'art. 1349 c.c., che determina l'inapplicabilità dell'art. 814 c.p.c. (Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006).
Cass. civ. n. 19677/2015
In tema di arbitraggio, l'accertamento dell'equità della determinazione della prestazione dedotta in contratto ad opera del terzo, cui è stata rimessa dalle parti contraenti, è deferito al prudente apprezzamento del giudice di merito, che rimane sindacabile in sede di legittimità, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nella sua riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato della Cassazione sulla motivazione, ossia solo per la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», per la «motivazione apparente», per il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
Cass. civ. n. 13379/2014
L'arbitratore, al quale sia stata affidata la determinazione della prestazione dedotta in contratto (art. 1349 cod. civ.), può decidere secondo il suo criterio individuale, in quanto le parti hanno riposto piena fiducia nella sua correttezza ed imparzialità, oltre che nella sua capacità di discernimento, sicchè il suo apprezzamento si sottrae ad ogni controllo nel merito della decisione e le parti possono impugnare la determinazione effettuata solo dimostrando che egli ha agito intenzionalmente a danno di una di esse. In tal caso (ed a differenza dell'ipotesi in cui la determinazione sia stata rimessa all'equo apprezzamento del terzo, nella quale l'iniquità manifestata che può giustificare l'impugnazione deve essere oggettiva) assume rilievo decisivo l'atteggiamento psicologico dell'arbitratore che, tradendo la fiducia conferitagli, si pieghi volontariamente ed in piena consapevolezza agli interessi di una delle parti, non essendo sufficiente che l'incarico non sia stato compiutamente eseguito e che le determinazioni siano prive di ragionevolezza.
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In tema di determinazione della prestazione rimessa ad un terzo, il contratto di conferimento di incarico professionale o di mandato al terzo arbitratore non può essere risolto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., ostandovi la previsione dell'art. 1349, cod. civ., che consente l'impugnazione della determinazione di quest'ultimo solo se manifestamente iniqua o erronea ("arbitrium boni viri") o in presenza di comprovata malafede ("arbitrium merum"), che, altrimenti, resterebbe vanificata.
Cass. civ. n. 13954/2005
Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla. Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio» deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all'equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l'equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell'arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore. Anche la perizia contrattuale, che ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma essa di distingue dall'arbitraggio perché l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che nel caso di perizia contrattuale va esclusa l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, in quanto presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l'attività strettamente tecnica dell'arbitro-perito.
Cass. civ. n. 24183/2004
In tema di arbitraggio, per stabilire quando la determinazione della prestazione da parte del terzo sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell'art. 1349 c.c., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall'art. 1448 c.c., sicchè ricorre la manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa.
Cass. civ. n. 858/1999
L'arbitratore, al quale sia stata affidata la determinazione della prestazione dedotta in contratto (art. 1349 c.c.), può decidere secondo il suo criterio individuale, in quanto le parti hanno riposto piena fiducia nella sua correttezza ed imparzialità, oltre che nella sua capacità di discernimento. Il suo apprezzamento si sottrae, pertanto, ad ogni controllo nel merito della decisione e le parti possono impugnare la determinazione effettuata solo dimostrando che egli ha agito intenzionalmente a danno di una di esse. In tal caso (ed a differenza dell'ipotesi in cui la determinazione sia stata rimessa all'equo apprezzamento del terzo, nella quale l'iniquità manifesta che può giustificare l'impugnazione deve essere oggettiva) assume rilievo decisivo l'atteggiamento psicologico dell'arbitratore che, tradendo la fiducia conferitagli, si pieghi volontariamente ed in piena consapevolezza agli interessi di una delle parti, non essendo sufficiente che l'incarico non sia stato compiutamente eseguito e che le determinazioni siano prive di ragionevolezza.
Cass. civ. n. 9070/1995
Con riguardo ad arbitrato irrituale, l'iniquità manifesta del lodo può rilevare, ai fini dell'impugnabilità del lodo per vizi della volontà contrattuale, solo in quanto costituisca espressione di dolo degli arbitri; mentre non è ad essa applicabile la disciplina dell'arbitraggio (art. 1349 c.c.), la quale è finalizzata alla tutela contro la rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte.
Cass. civ. n. 3227/1995
Poiché il contratto preliminare ha come oggetto finale, mediato dalla prestazione del consenso al contratto definitivo, lo stesso oggetto di quest'ultimo, il deferimento ad un terzo della determinazione della prestazione non postula necessariamente un contratto definitivo, ben potendo le parti con il contratto preliminare assumere, per una qualsiasi ragione d'opportunità, l'obbligazione di concludere un contratto definitivo comportante prestazioni predeterminate da un terzo arbitratore e delle quali le parti stesse possano preventivamente, attraverso le impugnazioni previste dall'art. 1349 c.c., addirittura impedire l'effetto traslativo (nella specie, trattavasi di divisione ereditaria rimessa alla progettazione di un terzo).