(massima n. 1)
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarą effettuata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all'art. 1349 c.c., che determina l'inapplicabilitą dell'art. 814 c.p.c. (Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006).