(massima n. 1)
Qualora il terzo - cui sia stato demandato dalle parti il relativo compito - non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, né ad essa provvedano le parti direttamente, e una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all'adempimento della prestazione, la relativa controversia - che ha per oggetto il predetto adempimento e il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire - può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell'economia processuale, dal giudice, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la "ratio" dell'art. 1349 c.c., il contratto nel suo manchevole elemento. (Nella specie, la S.C, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter individuare giudizialmente, al posto del terzo, la superfice da distaccare in base agli accordi di divisione, nell'assunto che non fosse manifestamente iniqua la compiuta valutazione tecnica di non determinazione dell'oggetto del contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2015).