(massima n. 1)
Con riguardo ad arbitrato irrituale, l'iniquità manifesta del lodo può rilevare, ai fini dell'impugnabilità del lodo per vizi della volontà contrattuale, solo in quanto costituisca espressione di dolo degli arbitri; mentre non è ad essa applicabile la disciplina dell'arbitraggio (art. 1349 c.c.), la quale è finalizzata alla tutela contro la rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte.