Che cosa significa "Arbitraggio (deferimento a un terzo)"?
Attività di determinazione di un elemento del negozio giuridico affidata dalle parti a uno o più terzi (arbitratore/i). Essi hanno il compito di integrare il contenuto della dichiarazione di volontà delle parti del contratto su cui non è ancora stato raggiunto un accordo.
La definizione di arbitraggio è desumibile dall'art. 1349 del c.c., che prevede la possibilità che la determinazione dell'oggetto del contratto sia deferita a un terzo.
Le parti possono:
- rimettersi al "mero arbitrio" del terzo, che deciderà liberamente secondo il suo apprezzamento;
- attribuire all'arbitratore il c.d. arbitrium boni viri: il terzo dovrà allora decidere con equo apprezzamento, potendo poi le parti rivolgersi al giudice contro una decisione dell'arbitratore che risulti erronea o iniqua.
La definizione di arbitraggio è desumibile dall'art. 1349 del c.c., che prevede la possibilità che la determinazione dell'oggetto del contratto sia deferita a un terzo.
Le parti possono:
- rimettersi al "mero arbitrio" del terzo, che deciderà liberamente secondo il suo apprezzamento;
- attribuire all'arbitratore il c.d. arbitrium boni viri: il terzo dovrà allora decidere con equo apprezzamento, potendo poi le parti rivolgersi al giudice contro una decisione dell'arbitratore che risulti erronea o iniqua.