(massima n. 1)
Ove, in relazione ad un contratto di compravendita di azioni, le parti convengano che il prezzo delle stesse venga stabilito da un terzo, ex art. 1349, comma 1 c.c. ma, a causa del mancato accordo sulla nomina, attivino un giudizio arbitrale all'esito del quale sia determinato il prezzo definitivo delle azioni, l'impugnazione del lodo sarą governata dalla normativa speciale di cui agli artt. 806 e 827 e segg. c.p.c., restando esclusa la possibilitą di impugnazione del lodo per "manifesta iniquitą ed erroneitą" ex art. 1349 c.c.