Il termine indica il terzo che le parti abbiano indicato per concretizzare un elemento del contenuto del negozio che non sia ancora stato determinato. L'arbitratore ha mansioni economiche, non dirime controversie giuridiche: ad esempio, in un contratto di compravendita, il prezzo della cosa potrebbe non essere determinato dalle parti, ma, appunto, da un terzo, scelto di comune accordo dalle parti o nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui č stato concluso il contratto. Le parti possono affidarsi all'arbitrium merum del terzo: altrimenti, nel silenzio, la determinazione dell'elemento negoziale s'intende deferita al suo equo apprezzamento (arbitrium boni viri).