(massima n. 2)
L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art. 1988 c.c., in quanto mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l'altra č considerata un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontā di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale.