(massima n. 1)
L'espromissione č un contratto tra creditore e terzo, al quale resta estraneo il debitore. Pertanto, lą dove tale contratto dovesse assumere la natura di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso previsto in via generale dall'art. 1373 c.c. per tutti i rapporti di durata spetta all'espromittente, e non all'obbligato originario, che non č, appunto, parte del contratto di espromissione.