(massima n. 1)
Poiché l'espromissione č disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, c.c.); dall'altro, la prova della mancanza di causa dell'assunzione dell'obbligo, incombe sull'espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.