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Articolo 1248 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Inopponibilità della compensazione

Dispositivo dell'art. 1248 Codice Civile

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione [1260](1) che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata(2), impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione [1264].

Note

(1) L'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto può avvenire, prima di tutto, con la sua accettazione.
(2) Altra modalità che determina efficacia della cessione verso il debitore è la notifica a questi della cessione stessa.
Fuori dalle ipotesi di accettazione e notifica, è ammessa la prova che il debitore aveva comunque avuto effettiva conoscenza della cessione, il che produce i medesimi effetti di tali ipotesi.

Ratio Legis

Con l'accettazione pura e semplice della cessione il debitore rinuncia ad avvalersi della compensazione legale che, quindi, non può opporre al cessionario. Se invece la cessione gli è solo notificata, egli la subisce e non esprime a riguardo alcuna volontà di rinunzia e, pertanto, può avvalersi della compensazione per i crediti anteriori alla cessione stessa.

Spiegazione dell'art. 1248 Codice Civile

La compensazione nei confronti del cessionario accettante. Il principio da cui deriva la esclusione

Questo articolo è la riproduzione quasi identica del vecchio art. #1291#, e contempla i1 particolare funzionamento della compensazione di fronte al cessionario. Come è noto (v. articoli 1264 e 1265) la cessione, pur perfetta fra cedente e cessionario con il loro solo consenso, non ha efficacia di fronte all'estraneo debitore ceduto (ed anche di fronte agli altri terzi acquirenti) prima che gli venga notificata o sia da lui stesso accettata.

Ma mentre la notificazione è un atto unilaterale, che non può spostare il diritto dell'ancora estraneo debitore ad opporre tutte le anteriori eccezioni, per contrario l’accettazione del debitore medesimo, quando assume un certo atteggiamento, viene presa in considerazione dalla legge proprio per quanto riguarda l'anteriore eccezione di compensazione. Il vecchio codice ipotizzava, a tal fine, l'accettazione fatta «senza condizioni e riserve». Il nuovo testo, riprendendo le diverse locuzioni già elaborate nel progetto del 1936 (art. 220), ipotizza più opportunamente l'accettazione fatta «puramente e semplicemente» per dire che, con quel serbato silenzio, il debitore non puà più opporre al cessionario l'anteriore compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Si soleva affermare da autorevoli scrittori che la norma fosse una applicazione del principio enunciato nel vecchio art. #1294# per cui la compensazione non potesse aver luogo in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi. Non pare esatta l’affermazione; ed è più logico pensare che la legge abbia voluto riscontrare in quel contegno passivo una rinunzia tacita alla verificatasi compensazione. Qui, infatti, il terzo cessionario, tanto con la notificazione che con la equipollente accettazione, non avrebbe da accampare altri diritti che quelli spettanti al proprio autore. E se il credito era già estinto per compensazione (come per altre cause), il cessionario non avrebbe che da rivolgersi contro costui per la dovuta garanzia. Specialmente, poi, se l'accettazione viene quando il cessionario ignaro ha pagato il prezzo, nessun danno effettivo potrebbe ormai esser cagionato dall'atto del debitore il quale non fa che risparmiargli le spese e le noie di una notificazione. Se, ciò nonostante, la legge svincola senz'altro il cessionario dalla già verificatasi estinzione compensativa, segno è che in quel comportamento del debitore essa ravvisa, con presunzione assoluta, quella rinunzia tacita la quale, altrimenti, non sarebbe sempre e con sicurezza deducibile con i comuni criteri sul negozio tacito. Del resto la stessa collocazione della norma sta a confermare questo concetto, poichè mentre il vecchio art. #1294# (che applicava al caso del sequestro la norma sulla salvezza dei terzi) è stato eliminato dal nuovo testo per le ragioni che verranno appresso spiegate, le norme che regolano i diritti dei terzi si ritrovano, invece, in un settore separato ed apposito (articoli #1250# e # 1251#, posti dopo la compensazione di più debiti); così come, peraltro, si osservava nella identica collocazione degli articoli #1291# a #1295# del vecchio codice.


La situazione diversa del cessionario intimato

Il secondo comma dell'articolo in esame non è che un corollario della funzionalità automatica della compensazione legale (articolo 1242) e del principio per cui nessuno può trasferire altrui un diritto che ormai più non gli spetta per la verificatasi causa estintiva. Ecco perchè quando la cessione viene integrata con la semplice notificazione e non può quindi sorgere la presunzione di rinunzia del comma precedente, il debitore ceduto conserva 1'eccezione per la compensazione anteriore, mentre i1 cessionario è, a sua volta, salvaguardato dalle compensazioni posteriori perchè ormai il credito ceduto trovasi distaccato, di fronte a tutti, dal patrimonio del cedente.

Le disposizioni dell'art. 1248 non possono esser applicate che alla compensazione legale la quale opera ipso jure per la semplice coesistenza di due debiti. La compensazione giudiziale, che opera dalla data della sentenza costitutiva, non rientra nelle due ipotesi contemplatevi perchè per essa manca addirittura il presupposto nel momento in cui avvengono la notificazione o l'accettazione; e quindi i1 debitore ceduto non potrà in alcun caso opporre al cessionario una causa estintiva non ancora verificatasi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1248 Codice Civile

Cass. civ. n. 21375/2020

In tema d'IVA, le disposizioni di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 del d.m. n. 384 del 1997 - secondo cui la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito in data anteriore a quella di notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario - non sono applicabili all'imposta sul valore aggiunto, essendo previste dalla legge esclusivamente in relazione alle imposte dirette. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilità della compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione, ed il controcredito vantato dall'Amministrazione, si applica l'art. 1248, comma 2, c.c., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti siano sorti successivamente al credito azionato.

Cass. civ. n. 31511/2019

Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2014).

Cass. civ. n. 4825/2019

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Nella specie, veniva in rilievo il caso di una dipendente che aveva dato in garanzia il proprio TFR per ottenere un prestito da una società la quale, dopo le dimissioni della lavoratrice, aveva chiesto il versamento del detto TFR al datore di lavoro che, però, aveva rifiutato, eccependo, in parziale compensazione, il suo credito verso la medesima dipendente avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso da essa dovuta perché dimessasi in tronco; la S.C., enunciando il principio massimato, ha cassato la decisione di appello che, applicando l'art. 1248 c.c., aveva accolto la domanda della società cessionaria).

Cass. civ. n. 23948/2018

La compensazione legale presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza.

Cass. civ. n. 19341/2017

Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto.

Cass. civ. n. 10335/2014

L'accettazione della cessione del credito, agli effetti dell'art. 1264 cod. civ., è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l'art.1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda una "accettazione espressa".

Cass. civ. n. 8971/2011

La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale; ne consegue che la compensazione impropria non osta all'applicazione dell'art. 1248 c.c., secondo cui il debitore che ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto oppone al cedente.

Cass. civ. n. 2096/2007

Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario; infatti, l'art. 1248, secondo comma, c.c., richiede per l'inopponibilità della compensazione che il credito sia sorto successivamente alla cessione.

Cass. civ. n. 5988/1997

Per quanto, nelle ipotesi di «cessioni volontarie» del credito, il meccanismo della «compensazione» (naturalmente nella misura di un controcredito di «corrispondente» e non superiore importo vantato, dal «debitore ceduto», nei confronti del creditore fatto oggetto di «cessione»), si renda, entro dati limiti, opponibile, dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell'art. 1248 c.c., nel quadro di disciplina della «cessione volontaria», è da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi di cessio legis di un credito, rappresentata dalla sua confisca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, deve poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni confiscati, possano essere, «in via riconvenzionale» fatti valere eventuali maggiori crediti del terzo verso il destinatario della misura antimafia». Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se ne ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell'unico rapporto relativo al diritto di credito confiscato.

Cass. civ. n. 5629/1985

La cessione ordinaria del credito (cui è equiparata — ex art. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento) attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identità causale e, pertanto, privando della titolarità del credito il cedente, rende a quest'ultimo inopponibile l'eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.

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