(massima n. 1)
Il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui č qualificabile non giā come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessitā di un atto di accettazione.