(massima n. 1)
Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontā del terzo e del creditore, trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto č l'esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l'espromissione cade per mancanza di causa.