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Riforma del processo civile: travolto radicalmente l'impianto processual-civilistico

Riforma del processo civile: travolto radicalmente l'impianto processual-civilistico
Schema delle principali novità che la riforma si appresta ad introdurre incidendo profondamente sulla disciplina del contenzioso civile.

Il Governo ha, di recente, approvato la riforma del processo civile, la cui ratio risiede nella sentita esigenza di rendere più celere il processo civile nonché di uniformare le regole che lo disciplinano.

Analizziamo singolarmente le novità che modificheranno l’iter processuale:

  • Unicità del rito civile

Per esigenze di celerità, gli attuali tre riti innanzi al giudice di pace, al tribunale in funzione monocratica ed il sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. cederanno il passo ad un "unico rito semplificato".
Il processo innanzi al giudice di pace seguirà le stesse regole previste per il giudizio davanti al tribunale ordinario e verrà eliminata l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
Peraltro, sarà ridotto - in favore dell’organo monocratico - il novero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c.

  • Unico atto introduttivo

Di notevole impatto pratico sarà l’abolizione della citazione ex art. 163 c.p.c., prevedendo il ricorso come unico atto introduttivo del giudizio.

  • Stretta sui termini e discussione orale

I termini di comparizione, nella loro estensione massima, non potranno essere superiori a 120 giorni, a fronte degli attuali 150; mentre il convenuto dovrà costituirsi entro i 40 giorni antecedenti all’udienza.
Esaurita la trattazione ed istruzione della causa, il giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza, con possibile dilazione solo per casi particolarmente complessi.
Al termine della discussione, il giudice pronuncerà la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, eventualmente riservando il deposito delle motivazioni nei successivi 30 giorni

  • Risoluzione alternativa delle controversie

La riforma amplia il catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il preventivo tentativo di risoluzione alternativa.

Segnatamente, viene potenziata la negoziazione assistita, che in molti casi sostituirà la mediazione obbligatoria, pur non trovando più applicazione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
In tale contesto, via libera all’acquisizione da parte degli avvocati di prove che saranno utilizzate nel corso dell’instaurando giudizio.
Più nello specifico, sempre al fine di raggiungere l’auspicato obiettivo di riduzione dei tempi processuali, gli avvocati potranno sentire le persone informate sui fatti, chiedendo loro di mettere per iscritto le dichiarazioni, che avranno valore di una confessione stragiudiziale.
Gli avvocati che espleteranno detta attività di istruttoria stragiudiziale avranno diritto ad una maggiorazione del 30% sul compenso.

L’obbligatorietà della mediazione cesserà in quegli ambiti nei quali non ha funzionato adeguatamente: responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi; la mediazione sarà, tuttavia, condizione di procedibilità della domanda per le controversie in materia di lavoro.

Infine, alla luce dei risultati raggiunti nella specifica materia di scioglimento delle comunioni, sarà prevista una particolare ipotesi di mediazione svolta da un mediatore unico, avvocato o notaio, che dovrà essere iscritto negli elenchi professionali per i delegati alle vendite. Più esattamente, mentre da un lato, resta ferma la facoltà - per chi intenda procedere alla divisione della comproprietà o della comunione ereditaria - di avvalersi del procedimento ex art. 791 bis del c.p.c., allorquando oggetto del contendere sia solo la quantificazione e non il diritto alla divisione; dall’altro, laddove non ricorrano i presupposti per la divisione a domanda congiunta, diverrà obbligatoria l’anzidetta mediazione “speciale”.
Si prevede, inoltre, che - in caso di esito negativo della mediazione - la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso.

Analogamente a quanto già annunciato per il giudizio di primo grado, l’appello sarà introdotto esclusivamente con ricorso.
Peraltro, considerato l’insuccesso del famigerato “filtro in appello” rispetto all’auspicata finalità deflattiva, è prevista l’abrogazione degli artt. 348 bis e 348 ter del codice di rito.
Conclusa la fase di trattazione e l’eventuale istruttoria, anche in questa sede la discussione sarà orale, con precisazione delle conclusioni nella medesima udienza.

  • Processo telematico e notificazioni

Definitiva scomparsa del deposito cartaceo e PCT sempre obbligatorio anche nei procedimenti in Cassazione ed innanzi al giudice di pace.
Se il destinatario è titolare di un indirizzo p.e.c. o di un domicilio digitale, le notifiche dovranno essere eseguite sempre telematicamente.

  • Espropriazione immobiliare

Le novità sono orientate ad offrire una maggior tutela del debitore, il quale potrà essere autorizzato dal giudice a vendere immediatamente l’immobile, laddove presenti un’offerta di acquisto prima dell’udienza fissata a seguito dell’istanza di vendita.


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