Cons. Stato n. 4907/2016
Viola il principio precettivo d'economicità la richiesta dell'amministrazione di dare avvio ad un nuovo procedimento ad istanza di parte anziché riavviare il procedimento sospeso in forza di un atto rivelatosi ab imis illegittimo, vanificando, inoltre, in pari tempo i principi di conservazione degli atti giuridici già adottati (cfr. art. 1, comma 2, legge n. 241/1990) e di concentrazione delle valutazioni rimesse alla conferenza di servizi (cfr., con specifico riferimento alla VIA, art. 14-ter, comma 4, legge n. 241/1990) appositamente indetta per assumere - entro un termine certo - gli atti autorizzativi l'esercizio dell'attività d'impresa.
Cons. Stato n. 4374/2014
Nel caso della conferenza di servizi le regole dettate dall'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 per l'annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo si innestano su di una decisione c.d. pluristrutturata, che per la sua natura necessariamente contamina la disciplina giuridica del potere di autotutela, ispirata al principio del c.d. contrarius actus; pertanto, le Amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l'assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle P.A. che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte, spettando, quindi, all'Amministrazione procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell'atto adottato secondo le modalità già seguite in occasione dell'adozione del provvedimento di primo grado.
Cons. Stato n. 2417/2013
Alla luce della conformazione dell'istituto della conferenza di servizi dato dalle LL. 24 novembre 2000 n. 340 e 11 febbraio 2005 n. 15, che hanno rafforzato la distinzione procedimentale tra il momento conclusivo dei lavori della conferenza e il successivo momento provvedimentale, solo il provvedimento finale con cui si determina l'assetto definitivo della fattispecie ha efficacia esterna direttamente ed autonomamente lesiva, e solo per questo vi è pertanto l'onere dell'immediata impugnazione entro i termini di decadenza.
Cons. Stato n. 434/2013
Il modulo procedimentale della conferenza di servizi ammette che l'ente regolarmente convocato possa esprimersi unicamente in uno dei seguenti modi: a) consenso espresso (art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990); b) consenso tacito proveniente dall'ente regolarmente convocato il cui rappresentate non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata in modo definitivo (art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990); c) dissenso espresso, ammissibile solo se espresso in conferenza di servizi, motivato e circostanziato (art. 14-quater, comma 7, della Legge n. 241/1990).
Cons. Stato n. 5590/2012
Nel convocare una conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente ha il potere discrezionale di invitare anche altre Amministrazioni, ovvero i soggetti interessati al procedimento, per una composizione accelerata di tutti gli aspetti del procedimento propedeutici all'adozione del provvedimento finale.
Cons. Stato n. 712/2011
L'istituto della conferenza di servizi è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie. In tema di conferenza di servizi, deve essere impugnato il provvedimento finale di una conferenza di servizi e non solo il relativo verbale (avente ad oggetto deliberazioni conferenziali che inerivano ad un procedimento relativo agli interventi di ripristino/bonifica su un sito inquinato d'interesse nazionale), avendo l'amministrazione procedente un potere autonomo di provvedere, non legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica alle determinazioni della conferenza, né sottoposto ad un effetto caducatorio automatico nel caso di patologia delle delibere conferenziali. È quindi inammissibile l'impugnativa del solo verbale della conferenza di servizi senza gravare l'atto amministrativo successivo e conclusivo del procedimento.
Cons. Stato n. 7651/2009
In caso di provvedimento negativo di V.I.A., espresso prima della conferenza, non può in alcun modo essere superato dalla conferenza medesima, salva la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Cons. Stato n. 2224/2008
Deve considerarsi acquisito l'assenso dell'amministrazione qualora il rappresentante non abbia partecipato alla conferenza benché regolarmente convocato.
Cons. Stato n. 826/2008
Nell'ambito della disciplina generale sul funzionamento della conferenza dei servizi alla quale non partecipano i privati, la norma è chiara nell'indicare che i destinatari delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte. Ciò risponde alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quello di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è però rimessa alle stesse amministrazioni. La lettera e la ratio dell'art. 14 ter, 2° comma, L. n. 241 del 1990 sono chiare nell'indicare che i destinatari immediati - e dunque beneficiari - delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte; il ché significa che se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di tali garanzie, non può certo essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura non avendo la disponibilità degli interessi pubblico sottostanti, intestati alle singole amministrazioni; tale esegesi risponde anche alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quella di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è rimessa però alle stesse amministrazioni.
Cons. Stato n. 824/2008
Quando le finalità risultano assicurate dall'intervenuta espressione delle determinazioni di ogni singola autorità, devono ritenersi illogiche ed inutilmente ripetitive ulteriori convocazioni delle conferenza.
Cons. Stato n. 8259/2006
La notifica del ricorso non va proposta nei confronti della conferenza, in quanto non si tratta di un organo autonomo, ma solo un modulo di semplificazione procedimentale.
Cons. Stato n. 5457/2006
Deve considerarsi acquisito l'assenso dell'amministrazione qualora il rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà della p.a. rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero, ancora, nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza medesima.
Cons. Stato n. 7450/2004
Si ritiene che l'avvenuto inoltro dell'avviso (e della ricezione) sia provato solo attraverso un estratto dei registi del protocollo delle amministrazioni tenute a protocollare i fax in arrivo.
Cons. Stato n. 316/2004
La pubblicazione del decreto di autorizzazione alla costruzione di una centrale termoelettrica che contenga gli elementi essenziali della pronuncia di compatibilità ambientale è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale previsto dall'art. 14-ter, che, per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, richiede la pubblicazione del provvedimento finale unitamente all'estratto della detta valutazione.
Cons. Stato n. 2207/2002
La natura di atto recettizio dell'invito non esclude che la comunicazione possa avvenire anche tramite fax, che costituisce uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra soggetti, mediante l'utilizzo di un sistema di reti di trasmissione che consente la documentazione sia della partenza del messaggio sia della sua ricezione.