(massima n. 3)
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 152/2006, la procedura di V.A.S. č espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di V.I.A., che č stato esperito nella fattispecie di cui si tratta.