(massima n. 1)
Nel caso della conferenza di servizi le regole dettate dall'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 per l'annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo si innestano su di una decisione c.d. pluristrutturata, che per la sua natura necessariamente contamina la disciplina giuridica del potere di autotutela, ispirata al principio del c.d. contrarius actus; pertanto, le Amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l'assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle P.A. che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte, spettando, quindi, all'Amministrazione procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell'atto adottato secondo le modalitą gią seguite in occasione dell'adozione del provvedimento di primo grado.