(massima n. 1)
Nell'ambito della disciplina generale sul funzionamento della conferenza dei servizi alla quale non partecipano i privati, la norma è chiara nell'indicare che i destinatari delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte. Ciò risponde alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quello di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è però rimessa alle stesse amministrazioni. La lettera e la ratio dell'art. 14 ter, 2° comma, L. n. 241 del 1990 sono chiare nell'indicare che i destinatari immediati - e dunque beneficiari - delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte; il ché significa che se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di tali garanzie, non può certo essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura non avendo la disponibilità degli interessi pubblico sottostanti, intestati alle singole amministrazioni; tale esegesi risponde anche alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quella di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è rimessa però alle stesse amministrazioni.