(massima n. 1)
L'istituto della conferenza di servizi è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie. In tema di conferenza di servizi, deve essere impugnato il provvedimento finale di una conferenza di servizi e non solo il relativo verbale (avente ad oggetto deliberazioni conferenziali che inerivano ad un procedimento relativo agli interventi di ripristino/bonifica su un sito inquinato d'interesse nazionale), avendo l'amministrazione procedente un potere autonomo di provvedere, non legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica alle determinazioni della conferenza, né sottoposto ad un effetto caducatorio automatico nel caso di patologia delle delibere conferenziali. È quindi inammissibile l'impugnativa del solo verbale della conferenza di servizi senza gravare l'atto amministrativo successivo e conclusivo del procedimento.