Cass. civ. n. 9338/2018
In caso di dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, nel novero dei quali si colloca quello paesaggistico, il meccanismo previsto dal 3° comma dell'art. 14-quater della L. n. 241/90 impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, ove l'amministrazione procedente intenda perseguire il superamento del dissenso, la rimessione della decisione al Consiglio del ministri.
Cons. Stato n. 4191/2018
La scelta legislativa per il modulo procedimentale della conferenza di servizi comporta, in conformità alla previsione dell'art. 14, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, che le determinazione delle amministrazioni interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, poiché solo in questo modo sarà assicurata l'unicità del procedimento (cfr. Cons. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 9 dicembre 2008, n. 1005; Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1454), con la sola precisazione che il rappresentante dell'amministrazione può anche non essere fisicamente presente nella conferenza purché il parere sia riversato nella stessa (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5749). Rispetto alla situazione ordinaria si possono verificare due vicende anomale: il caso del parere acquisito dall'amministrazione procedente e non riversato nella conferenza di servizi (c.d. parere extra moenia) e il diverso caso in cui, conclusa la conferenza di servizi con un provvedimento finale, un'amministrazione chiamata a parteciparvi, e che sia rimasta fino a quel momento silente, abbia successivamente espresso tale dissenso (c.d. parere postumo). Il parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi, non ancora conclusasi con un provvedimento finale, non è illegittimo, poiché tale deviazione dall'ordinario sviluppo procedimentale comporta l'obbligo per il responsabile del procedimento di fissare una (eventualmente nuova) seduta della conferenza di servizi, in cui dar conto del parere acquisito in precedenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732) e consentire l'interlocuzione del privato richiedente sul dissenso espresso dall'autorità interessata.
Corte cost. n. 142/2016
In tema di opere strategiche nel settore energetico non è fondata, con riferimento agli artt. 117 comma 3, e 118 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 552 lett. b) L. 23 dicembre 2014 n. 190 che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa sull'autorizzazione, prevede l'applicazione dell"art. 1 comma 8-bis L. 23 agosto 2004 n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), e il richiamo dell'art. 14 quater comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Cons. Stato n. 2417/2013
In tema di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la disciplina procedimentale definita dall'art. 12 D.L.vo 29 dicembre 2003 n. 387 per il rilascio (o diniego) dell'autorizzazione unica in sede di conferenza di servizi comporta la inapplicabilità degli artt. 159 e 146 del codice dei beni culturali approvato col D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42; pertanto, il dissenso espresso nella conferenza non è superabile nella stessa sede, ma è elevato a livello di Governo ai sensi dell'art. 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241.
Cons. Stato n. 424/2013
Il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere costruttivo e motivato.
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Non può essere considerato un dissenso espresso da un Ente locale nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla Regione il fatto che l'Amministrazione comunale, in sede di conferenza di servizi, si sia limitata ad evidenziare che doveva "essere chiarita la titolarità sia del terreno in cui insiste l'impianto che in quello dove passeranno i cavidotti". Infatti, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, per essere validamente espresso, il dissenso deve, tra le altre cose, essere sorretto da congrua motivazione e contenere altresì la critica costruens, volta ad indicare le modifiche progettuali necessarie per il superamento del dissenso medesimo.
Corte cost. n. 179/2012
È costituzionalmente illegittimo l'articolo articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto il nuovo terzo comma dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
Cons. Stato n. 1132/2011
Sebbene la regola preveda che, in sede di conferenza, la determinazione di conclusione del procedimento deve essere assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, in caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, la decisione deve essere rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione Statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.