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Articolo 14 quinquies Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

Dispositivo dell'art. 14 quinquies Legge sul procedimento amministrativo

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Spiegazione dell'art. 14 quinquies Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame disciplina un nuovo strumento tramite cui le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi possono esprimere il proprio dissenso e far valere le loro posizioni all'interno del procedimento.

Tuttavia, le amministrazioni legittimate all'utilizzo di tale strumento sono solamente quelle preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità, oppure dalle amministrazioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltretutto, tali amministrazioni devono aver già manifestata il proprio dissenso all'interno della conferenza di servizi.

Quando ricorrono tali condizioni, esse proporre opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza.

Sulla norma in oggetto ha notevolmente inciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012, che ha imposto limiti più stringenti al superamento di tali forme di dissenso qualificato.

Ad oggi, infatti, la procedura di opposizione individua innanzitutto in termine perentorio di dieci giorni entro cui proporre l'opposizione, che decorre dalla comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

L'opposizione va proposta innanzi al Presidente del Consiglio, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione indice una riunione alla quale devono partecipare le amministrazioni dissenzienti e quelle che hanno preso parte alla conferenza.

Durante tale riunione si tenta di raggiungere una soluzione condivisa, su sollecitazione del Presidente del Consiglio in tal senso.
I possibili esiti sono due:

  • le amministrazioni partecipanti raggiungono l'intesa, la quale sostituisce a tutti gli effetti la precedente determinazione conclusiva della conferenza;

  • non si raggiunge un accordo, ed in tal caso la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, con la partecipazione dei presidenti delle Regioni e delle Province interessate. Il Consiglio può respingere l'opposizione, dando quindi efficacia alla precedente determinazione, oppure accogliere parzialmente l'opposizione, modificando in tale ipotesi il contenuto della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

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