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Articolo 589 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Omicidio stradale

Dispositivo dell'art. 589 bis Codice Penale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte(3).

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni(2).

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

  1. 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  2. 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
  3. 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 25 novembre 2024, n. 177.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 2 della L. 25 novembre 2024, n. 177.

Ratio Legis

Il legislatore ha introdotto la norma con l'intenzione di porre un freno al costante aumento delle morti stradali.

Spiegazione dell'art. 589 bis Codice Penale

La norma in esame è stata introdotta per ovviare a due importanti considerazioni.

Innanzitutto, la giurisprudenza aveva oramai negato che la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza potesse essere sussunta in una ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale. Infatti, aderendo alle recenti teorie volitive, si era negato che l'agente potesse rispondere a titolo di dolo, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che egli avesse in qualche modo accettato l'evento morte. Tutt'al più, in tali casi, poteva dirsi configurabile l'accettazione del rischio dell'evento, in seguito alla mera previsione di esso, ipotesi pacificamente rientrante nel concetto di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61, n. 3).

La seconda considerazione risulta dal fatto che, creando una norma ad hoc, il legislatore ha voluto sottrarre la precedente disposizione normativa in merito (ovvero la previsione dell'omicidio colposo stradale come mera aggravante dell'omicidio colposo ex art. 589) al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69.

Ad oggi, dunque, la norma sull'omicidio stradale prevede varie ipotesi di condotta penalmente rilevante.

Innanzitutto qualora il fatto venga commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In secondo luogo, l'omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza, a prescindere, pari, da un accertamento causale tra lo stato di ebbrezza e l'evento morte. Tale considerazione viene in qualche modo confermata dal fatto che al comma sette è prevista una diminuente qualora si accerti che il fatto non sia esclusiva conseguenza della condotta del soggetto attivo, in un'ottica di contemperamento.

Altre ipotesi aggravate sono quelle commesse in violazione di specifiche norme stradali, relative alla mancanza di valida patente di guida, assicurazione ecc..

Massime relative all'art. 589 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 48632/2022

In tema di omicidio stradale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non è sufficiente a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto.

Cass. pen. n. 32889/2022

In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

Cass. pen. n. 13747/2022

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

Cass. pen. n. 37622/2021

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Cass. pen. n. 25767/2021

In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall'art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall'essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in "malam partem".

Cass. pen. n. 24910/2021

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto).

Cass. pen. n. 35457/2021

In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.

Cass. pen. n. 11479/2021

In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

Cass. pen. n. 20091/2021

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all'omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2020)

Cass. pen. n. 15238/2020

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).

Cass. pen. n. 13882/2020

In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

Cass. pen. n. 16609/2019

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale .

Cass. pen. n. 13587/2019

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).

Cass. pen. n. 13103/2019

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.

Cass. pen. n. 29721/2017

Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016 n. 41, costituisce una figura autonoma di reato e non una fattispecie circostanziata del comune reato di omicidio colposo, la cui applicabilità come norma sopravvenuta più favorevole nel caso di cui al comma VII, (che prevede la riduzione fino alla metà della pena ordinaria della reclusione da due a sette anni “qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole”) non potrebbe tuttavia aver luogo nell'ipotesi che siano state riconosciute al colpevole le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante di cui all'allora vigente terzo comma dell'art. 589 c.p., giacché per effetto di tali attenuanti la pena minima applicabile sarebbe quella di mesi sei di reclusione, prevista per il reato non aggravato dal primo comma di detto ultimo articolo, mentre quella applicabile ai sensi del comma VII dell'art. 589 bis sarebbe quella di mesi otto.

Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose

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A. A. chiede
lunedì 13/10/2025
“OGGETTO: dubbi interpretativi sull'art.589-bis c.p. e art.186-bis comma 1 lettera "A" del CDS (concorso o aggravante)
Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento in merito al rapporto tra omicidio stradale art.589-bis c.p. e guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope artt.186-187 cds, in particolare per i conducenti di cui all'art.186-bis comma 1 lettera A, cioè per soggetti di età inferiore a 21 anni o neopatentati.....omissis. Dopo la riforma introdotta con la legge n.177 del 2024, ho notato che l'art.589-bis comma 3, non richiama la più la lettera A dell'art.186-bis, ma solo le lettere B,C e D riferite ai conducenti professionali e ai mezzi pesanti. Pertanto, nel caso in cui un soggetto rientrante nella lettera "A", provochi un omicidio stradale o lesioni gravi o gravissime, e risulti positivo ad alcol o stupefacenti o ad entrambe le cose, con un valore corrispondente a :
- lettera A dell'art.186 comma 2 CDS tra 0,5 e 0,8 g/l, (in questo caso per neopatentato o soggetti di età inferiore a 21 anni sarebbe ipotesi amministrativa o penale ? ) ;
- alla lettera B dell'art.186 comma 2 CDS tra 0,8 e 1,5 g/l, ipotesi penale;
- alla lettera C dell'art.186 comma 2 CDS maggiore di 1,5 g/l, ipotesi penale ;
chiedo se lo stato di ebbrezza o alterazione di sostanze stupefacenti/psicotrope debbano essere considerate :
1) come circostanza aggravante dell'omicidio o delle lesioni stradali con un'unica notizia di reato ;
oppure ;
2) come reato autonomo concorrente da contestare separatamente con due notizie di reato distinte e cioè con quella riguardante l'omicidio strad ale/lesioni gravi-gravissime e un'altra riguardante lo stato di ebbrezza o di alterazione dovuta a sostanze stupefacenti/psicotrope.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e per l'eventuale chiarimento, anche in chiave giurisprudenziale, su questo punto che ha importanti risvolti pratici per l'attività di polizia giudiziaria.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 15/10/2025
Prima di rispondere al parere occorre fare una premessa di fondo proprio sull’articolo 589-bis c.p.

La fattispecie penale, come noto, al primo comma punisce il soggetto che cagioni - per colpa - la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, al secondo e al terzo comma, punisce (con varie sfumature che dopo vedremo) in modo più severo il soggetto che cagioni la morte altrui violando le norme sulla circolazione stradale e a seguito dell’assunzione di alcolici o stupefacenti.

Ora, una prima questione che si è posta all’attenzione della giurisprudenza è il nesso che deve sussistere tra l’uccisione, la violazione del C.d.S. e la guida in stato d’ebbrezza.

Sul punto si sono distinte due correnti giurisprudenziali:
- la prima, per vero isolata e poco aderente ai principi di legalità e colpevolezza, ritiene che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 589-bis c.p., occorre solo che il guidatore sia in stato d’ebbrezza e che tale stato, dunque, sia un mero presupposto della condotta integrante il reato in parola;
- la seconda corrente, invece, richiede un doppio nesso tra l’omicidio, la violazione della norma cautelare e la guida in stato d’ebbrezza. In buona sostanza, stando a questa giurisprudenza, ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 589-bis c.p. occorre che lo stato d’ebbrezza abbia causato la violazione della norma cautelare a seguito della quale, poi, si è verificato l’incidente in conseguenza del quale è intervenuta la morte della parte offesa. Tale giurisprudenza è quella maggioritaria e appare molto più aderente ai principi di imputazione colposa anche se, a dire il vero, spesso generalizza e non opera un accertamento rigoroso del doppio nesso di causalità di cui si è detto prima. Capita spesso, in casi del genere, che i Tribunali sostengano che la gravità dell’incidente e della violazione cautelare è tale da non lasciare dubbi in ordine all’incidenza che ha avuto lo stato d’ebbrezza sulla causazione dell’evento.

Fatta questa premessa, occorre chiarire che l’articolo 589-bis, allorché prevede, ai commi 2 e 3, un aggravamento di pena (passando dai basilari 2-7 anni agli 8-12 anni) costituisce un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 del c.p.. Il reato complesso si ha (in estrema sintesi) quando una determinata fattispecie è la combinazione di due reati o di un reato e di una circostanza aggravante. Lasciando da parte la ratio della norma, nella presente sede va solo specificato che, quando c’è il reato complesso, l’unica pena per il trasgressore è quella prevista dal reato complesso medesimo che, con la sua pena (elevata e superiore a quella del reato base), punisce (e assorbe) il disvalore dei due reati combinati e/o del reato base e dell’aggravante.
Ciò che avviene proprio nel caso di specie in cui l’articolo 589-bis, con la pena da 8 a 12 anni, assorbe il disvalore tanto dell’omicidio stradale quanto della guida in stato d’ebbrezza.

Questa è la ragione per cui, nell’ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del 589-bis c.p., il reato sarà sempre e solo uno e, a seconda dei casi, quello di cui all’articolo 589-bis, comma 2 c.p. o quello di cui all’art. 589-bis comma 3 c.p.
Ciò, naturalmente, laddove dovesse ipotizzarsi quel nesso di cui si è discusso prima e tale da integrare il reato complesso. Diversamente, si avrà un concorso tra fattispecie base e di cui all’art. 589-bis c.p. e le ipotesi di cui all’[[186cds]].


Sulla notizia di reato (o notitia criminis), il discorso è molto più semplice.
In via generale è sempre preferibile che la notizia di reato sia unica e, di solito, in casi di specie la notizia di reato può agevolmente essere una sola.
Poniamo il caso che polizia/vigili/carabinieri abbiano notizia di un incidente stradale e poniamo il caso che questi, nell'eseguire le verifiche sul luogo, abbiano anche la possibilità di fare i test al soggetto ipoteticamente colpevole, per verificare se abbia assunto alcool o droghe. Se - a seguito delle verifiche - emerge la sussistenza dell’ebbrezza/assunzione di sostanze e l’attribuibilità al soggetto dell’incidente, allora la notizia di reato potrà essere unica, senza inutili frammentazioni.

Laddove, invece, la P.G. non abbia la possibilità di fare gli accertamenti psicofisici nell’immediatezza del fatto, allora si potrà procedere:
- con una prima trasmissione della notitia criminis con specifico riferimento all’incidente;
- ad una integrazione della primigenia notitia criminis laddove, a seguito degli accertamenti psicofisici successivi, emerga lo stato di alterazione del sospettato.

Poi starà al P.M., anche a seguito delle ulteriori indagini, formulare la fattispecie di reato ritenuta sussistente e solo ipotizzata nella trasmissione della notizia di reato da cui nascerà il procedimento penale. Sarà compito del P.M., quindi, discernere tra fattispecie complessa o concorso di reati.

Passiamo dunque alla questione dei neopatentati.

Come correttamente evidenziato nella richiesta di parere, il comma 3 dell’articolo 589-bis c.p. non richiama i neopatentati di cui alla lettera a) dell’art. 186 bis del Codice della strada.

La ratio della norma è quella di punire più gravemente, in caso di incidente e morte, i soggetti di cui all’articolo 186-bis C.d.S., lett. b), c) e d) che, utilizzando i mezzi di trasporto per professione, devono avere una condotta particolarmente ligia tale per cui, pur avendo un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5, resta comunque giustificato un inasprimento della pena in caso di omicidio dovuto alla violazione delle norme cautelari del C.d.S. e alla ebbrezza alcolica o assunzione di stupefacente.

Pertanto (e rispondendo alla richiesta di parere), laddove un minore di anni 21 dovesse mettersi alla guida in stato di ubriachezza e dovesse cagionare la morte di Tizio a seguito della violazione delle norme del C.d.S.:
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0 e fino a 0,5 risponderà dell’articolo 589-bis c.p., comma 1, e sarà anche assoggettato alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 186-bis C.d.S., comma 2;
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 risponderà dell’articolo 589-bis c.p., comma 1, e sarà anche assoggettato alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 186-bis C.d.S., comma 3 che richiama l'art. 186 del Codice della strada, comma 2, lett. a);
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 risponderà, in concorso, dell’articolo 589-bis c.p. e dell’articolo 186, comma 1, lett. b) C.d.S.

Nell’ipotesi in cui, invece, il minore dovesse avere il tasso alcolemico superiore a 1,5 (art. 186, comma 1, lett. c)), questi risponderà dell’intera fattispecie complessa di cui all’articolo 586-bis, comma 2. In tale caso, infatti, il legislatore ha ritenuto di assoggettare anche il minore a tale fattispecie complessa, stante la gravità intrinseca del soggetto che si pone alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico parecchio alto (superiore appunto a 1,5 g/l). Tant’è che il comma 2 dell’articolo 589-bis c.p. inizia con “chiunque” e non fa, dunque, alcuna distinzione in merito al soggetto attivo che si macchi del reato di cui al 186, comma 1, lett. c) C.d.S.

Tutte le considerazioni sopra esposte valgono per le lesioni stradali, rispetto a cui l'art. 590 bis del c.p. ricalca esattamente il tenore testuale della fattispecie di omicidio stradale analizzata in precedenza.