(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale .