Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva applicato ad un indagato per il reato di “omicidio stradale aggravato” (art. 589 bis c.p.) la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), rigettando la richiesta del Pubblico Ministero di applicare quella della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.).
Il provvedimento, tuttavia, era stato riformato in sede di appello, dal momento che il giudice riteneva che la misura degli arresti domiciliari fosse inidonea, in considerazione del coinvolgimento del fratello dell’indagato nel reato in questione.
L’indagato, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento del provvedimento sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dargli ragione, e rigettava il ricorso, in quanto inammissibile.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che il Tribunale aveva esaminato le circostanze oggetto di controversia, giungendo, del tutto adeguatamente, alla conclusione di ritenere “inadeguata” la misura cautelare degli arresti domiciliari, a causa del “coinvolgimento del fratello del ricorrente”, il quale, “in ben tre occasioni, aveva fornito all'indagato i veicoli di cui era titolare e alla guida dei quali era stato fermato”.
Osservava la Cassazione, inoltre, che, in occasione della commissione del reato, il fratello dell’indagato aveva agevolato quest’ultimo “nella fuga e nell'ottenimento di prestazioni mediche in regime di ‘anonimato’, rendendo dichiarazioni considerate di ‘mero comodo’, perché reputate inverosimili”.
Secondo la Cassazione, dunque, il Tribunale aveva “compiuto una esauriente e congrua valutazione dei fatti”, ritenendo che vi fosse un “elevato pericolo di reiterazione” del reato da parte dell’indagato, incompatibile con la detenzione domiciliare.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’indagato, confermando integralmente il provvedimento impugnato e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.