(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuitą normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante č stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtł della predetta continuitą normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).