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Articolo 53 bis Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

Dispositivo dell'art. 53 bis Codice della nautica da diporto

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

  1. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
  2. b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
  3. c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

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