(massima n. 1)
In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non č tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento pił favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravitą della condotta".