(massima n. 1)
Nel caso in cui, per l'interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l'individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell'atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l'avviso della fissazione dell'interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente.