(massima n. 1)
Nell'ipotesi di astensione dall'udienza del difensore - per adesione alla iniziativa proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria - non sussiste il diritto dell'imputato, in stato di custodia cautelare o di detenzione assente per rinuncia, di ricevere alcuna comunicazione da parte del giudice, al fine dell'esercizio della facoltą di chiedere che si proceda ugualmente al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che contestava l'avvenuta sospensione dei termini di custodia cautelare a seguito del rinvio dell'udienza per effetto dell'astensione del difensore di fiducia e censurava l'omessa notificazione nei suoi confronti da parte del giudice dell'invito a manifestare la volontą che si procedesse ugualmente, previa designazione di un difensore d'ufficio.).