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Articolo 28 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

Dispositivo dell'art. 28 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.

__________________

(1) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

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