1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore(1).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.
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(1)
Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").