(massima n. 1)
In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. — che prevede la concessione di un termine «di norma non inferiore a tre giorni» al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa — non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.