(massima n. 1)
Il difensore di fiducia non perde la sua qualifica per il solo fatto che, non essendo egli comparso in dibattimento, sia stato designato in sua sostituzione un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., non potendosi detta sostituzione considerare efficace oltre il compimento dell'attivitā processuale per la quale si č resa necessaria. Ne consegue che al difensore di fiducia sostituito ai sensi della citata disposizione normativa e nei cui confronti non sia successivamente intervenuta dichiarazione di revoca del mandato difensivo da parte dell'assistito, spetta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p.; notifica non dovuta, invece, al sostituto designato d'ufficio, la cui funzione dev'essere considerata esaurita al termine del giudizio.