(massima n. 1)
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data giā nell'ordinanza che ha disposto il differimento, in quanto, in tale caso, l'avviso č validamente recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., a nulla rilevando che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie, la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ai difensori di fiducia in precedenza revocati).