(massima n. 3)
Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza. (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità).