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Articolo 159 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

Dispositivo dell'art. 159 Codice di procedura penale

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore(1).

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157 l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. m) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il difensore non diventa però organo delle notificazioni, dal momento che queste in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto, essendo infatti previsto dal legislatore, in tal modo, un meccanismo diretto ad ottenere una conoscenza legale dell'atto, sufficiente per la funzionalità del procedimento anche se non corrispondente ad una effettiva conoscenza.

Ratio Legis

L'irreperibilità dell'imputato è un aspetto molto importante perché essa può determinare l'ignoranza del procedimento penale. Ignoranza che si traduce in una privazione del diritto di difesa (previsto dall'art. 24 Cost.). Ecco perché il codice, oltre a regolamentare la prima notifica all'imputato non detenuto, ha preso in considerazione anche la notifica all'imputato libero irreperibile. Infatti, l’art. 159 c.p.p. prevede il rito degli irreperibili come ultimo congegno per assicurare la conoscenza all'imputato del procedimento e la sua valida prosecuzione. Tuttavia, tale disciplina si caratterizza per un ristretto ambito di efficacia, anche in ragione delle consistenti economie processuali che provengono dall'adozione dei riti alternativi al dibattimento. Ciò si giustifica anche con l’eventuale possibile scissione che, come extrema ratio, si può creare nell’imputato irreperibile tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto notificato.

Spiegazione dell'art. 159 Codice di procedura penale

L’art. 159 c.p.p. (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022) disciplina le notificazioni all’imputato libero (non detenuto) in caso di sua irreperibilità.

Il nuovo comma 1 prevede che, nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 148 del c.p.p. (cioè, nel caso di impossibilità della notifica telematica per mancanza, impossibilità o inidoneità del domicilio digitale), quando non è possibile effettuare la notifica nei modi previsti dall’art. 157 del c.p.p. (che regola la prima notificazione all’imputato non detenuto), il giudice o il pubblico ministero devono disporre nuove ricerche dell’imputato. In particolari, le nuove ricerche vanno effettuate nei seguenti luoghi:
  • nel luogo di nascita;
  • nel luogo di ultima residenza;
  • nell’ultima dimora;
  • nel luogo ove egli abitualmente lavora;
  • presso l’amministrazione carceraria centrale.

Si precisa che, secondo la giurisprudenza, tali ricerche sono cumulative e non alternative. Peraltro, nonostante l’elencazione, la lista non ha carattere tassativo: quindi, le ricerche potranno essere svolte anche in altri luoghi, se si ritiene che ivi possa trovarsi l’imputato (ad es., nel bar abitualmente frequentato da lui).

Le nuove ricerche saranno svolte dalla polizia giudiziaria. L’art. 61 delle disp. att. c.p.p. stabilisce che, in questo caso, la polizia giudiziaria deve fare una relazione delle ricerche all’autorità richiedente (giudice o pubblico ministero). Nella relazione, la polizia giudiziaria deve indicare i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli organi (ufficiali ed agente) che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie che essi hanno dato circa il luogo in cui il loro congiunto (ossia, l’imputato) si trova.

Se le ricerche danno esito negativo, l’autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero, a seconda di chi abbia disposto le nuove ricerche) emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

Si deve fare una precisazione. Nell’ultima parte dell’ultimo periodo del comma 1, la riforma Cartabia ha sostituito l’espressione “la notificazione sia eseguita …” con “le notificazioni siano eseguite”. Con questa precisazione, si è evidenziato che la disciplina delle notifiche all’imputato irreperibile si applica soltanto alla prima notificazione: infatti, in caso di irreperibilità, le notifiche successive saranno fatte al difensore.

Il comma 2 poi precisa che, emesso il decreto di irreperibilità e nominato eventualmente un difensore per l’imputato che ne sia privo, l’irreperibile è rappresentato dal difensore e le notificazioni eseguite in tal modo (con consegna di copia al difensore) sono valide ad ogni effetto.

Il codice, nel prevedere la disciplina del decreto di irreperibilità, nei confronti dell’imputato irreperibile, crea una scissione tra la conoscenza legale e la conoscenza effettiva dell’atto notificato. Una frattura che il legislatore cerca di limitare: da un lato, delinea in modo restrittivo i presupposti dell’irreperibilità e, dall’altro lato, limita l’efficacia temporale del decreto di irreperibilità (rimedio tollerabile in fase di indagini, ma non in fase processuale).

Per quanto riguarda l'efficacia e gli effetti del decreto di irreperibilità, si veda l'art. 160 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento sull’art. 159 risponde allo scopo di specificare che la notificazione con le forme degli irreperibili opera solo quando non sia possibile procedere alla notificazione con modalità telematica, oltre che con le modalità di cui all’art. 157 c.p.p. e ciò in relazione a tutte le notificazioni, anche quelle relative agli atti introduttivi.

Massime relative all'art. 159 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34993/2020

È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/01/2019).

Cass. pen. n. 50080/2017

Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio.

Cass. pen. n. 44374/2014

Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato.

Cass. pen. n. 35103/2014

Il decreto di irreperibilità emesso senza verifica presso l'autorità di polizia dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno dal quale desumere il recapito dell'imputato straniero è affetto da nullità assoluta, che si estende agli atti successivamente compiuti, per incompleto svolgimento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., atteso che questa disposizione non contiene un'elencazione tassativa dei luoghi in cui debbono essere assunte le informazioni necessarie, ma impone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle circostanze emergenti agli atti, si rivelino logicamente utili e oggettivamente praticabili.

Cass. pen. n. 4742/2014

L'impugnazione tardiva di un provvedimento notificato ex art. 159 c.p.p. impone al giudice investito del gravame di verificare, prima di dichiarare l'inammissibilità, la regolare emissione del decreto di irreperibilità, accertando la completezza delle ricerche effettuate ovvero l'eventuale oggettiva impraticabilità degli accertamenti, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza si era limitato a constatare che dalla relata di notifica, effettuata ex art. 159 c.p.p., del provvedimento che applicava una misura di sicurezza risultava decorso il termine di impugnazione).

Cass. pen. n. 24039/2011

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante.

Cass. pen. n. 42469/2009

È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, sulla base della ritenuta illegittimità della revoca, da parte del giudice per le indagini preliminari, del decreto penale di condanna per irreperibilità dell’imputato, cui aveva fatto seguito la citazione a giudizio del medesimo imputato davanti al tribunale, abbia disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 32284/2003

In tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'ora abrogato art. 32 bis att. c.p.p.), deve ritenersi che, attesa la totale equiparabilità, quoad effectum, nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 c.p.p. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta ex lege, ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del T.U., dovendosi, al contrario, considerare come “irreperibile”, ai fini dell'applicabilità di tale norma, tanto l'imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con l'unica eccezione, tuttavia, nel caso che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d'ufficio che poi avanza la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'Erario; e ciò per l'evidente ragione che il difensore d'ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad assumere anche la veste di domiciliatario dell'imputato, qualora liberamente vi acconsenta, non può poi pretendere di far ricadere, sic et simpliciter, a carico dello Stato le conseguenze economicamente negative derivanti da tale scelta, ma deve soggiacere all'onere, previsto dall'art. 116, comma 1, del T.U. (e, in precedenza, dall'art. 32, comma 2, att. c.p.p.), di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.

Cass. pen. n. 31693/2003

In tema di notifica degli atti, quando l'imputato sia stato arrestato all'estero per un fatto diverso, e lo stesso abbia manifestato un totale disinteresse al procedimento pendente a suo carico in Italia, rinunciando espressamente a comparire, e non provvedendo ad eleggere domicilio, la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, in quanto l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato e la rinuncia espressa a partecipare al processo, a prescindere dall'instaurazione della procedura di estradizione, è di per sè circostanza sufficiente per l'applicazione della procedura relativa al rito degli irreperibili.

Cass. pen. n. 30060/2003

In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite e eventuali notizie successive, non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.

Cass. pen. n. 1741/2003

In tema di notificazioni all'imputato irreperibile (art. 159 c.p.p.), lo stato di detenzione all'estero accertato in epoca successiva all'emissione del decreto di irreperibilità (art. 160 c.p.p.) e alla conseguente notifica del decreto di citazione nelle forme di cui all'art. 159 c.p.p. non è causa di nullità del provvedimento che dispone il giudizio, né della sentenza pronunziata all'esito del dibattimento celebrato in contumacia.

Cass. pen. n. 28822/2002

L'art. 159, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prescrive che, prima della pronuncia di un eventuale decreto di irreperibilità, l'autorità giudiziaria disponga nuove ricerche anche nel luogo di nascita dell'imputato, trova applicazione anche con riguardo a imputato che sia nato all'estero, sempre che dagli atti del procedimento risultino precise indicazioni sul suddetto luogo e le ricerche possano essere in concreto effettuate mediante assistenza di polizia o giudiziaria nel paese estero, applicandosi, altrimenti — ove l'imputato risulti residente o dimorante all'estero in luogo di cui non si abbiano sufficienti notizie — la disciplina dettata dall'art. 169, comma 4, c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato, su ricorso del P.M., l'ordinanza del giudice del dibattimento dichiarativa della nullità del decreto di irreperibilità di un imputato straniero per mancata effettuazione di ricerche nel suo luogo di nascita, in un procedimento nel quale gli accertamenti svolti, e non suscettibili di ulteriori sviluppi, non avevano consentito di accertare né il luogo anzidetto né l'esistenza di una fissa dimora dell'imputato in Italia o all'estero.

Cass. pen. n. 9815/2002

In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1 c.p.p., prima dell'eventuale emissione del decreto di irreperibilità è condizionato alla sua oggettiva praticabilità, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno all'epoca dei fatti, non dedito ad attività lavorativa rilevabile dagli atti e nato in paese con il quale non vi era alcuna convenzione di assistenza giudiziaria, legittimamente il giudice dell'esecuzione avesse emesso il decreto di irreperibilità sulla sola base delle informazioni di polizia, attestanti l'assenza di notizie circa l'attuale luogo di residenza dell'interessato, dopo il suo trasferimento dal luogo in cui era vissuto durante il giudizio).

Cass. pen. n. 28996/2001

In tema di notificazione con il rito degli irreperibili, risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell'art. 159 del c.p.p. allorché l'imputato si è volontariamente sottratto alla possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento, così che, in caso di mancata impugnazione della sentenza, il giudicato si è regolarmente formato e non è ammissibile la domanda di restituzione in termini presentata al giudice dell'esecuzione per far valere le nullità verificatesi nel giudizio di merito.

Cass. pen. n. 3285/2000

In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.

Cass. pen. n. 5807/1998

In materia di notificazioni, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante — che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi — debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni.

Cass. pen. n. 1203/1997

È legittimamente ritenuto irreperibile un teste (con i conseguenti riflessi sul regime delle letture e dell'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari) quando, all'atto della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, un parente riferisce della sua assenza e dell'impossibilità di reperire la persona interessata. La dichiarazione di irreperibilità del teste riflette infatti unicamente l'impossibilità di una regolare notifica ai sensi dell'art. 167 c.p.p. e non l'esito negativo delle ricerche previste per l'imputato dagli artt. 159 e 160 c.p.p.

Cass. pen. n. 2965/1996

Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, dovendo le ricerche essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., esse devono sempre essere effettuate anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, e ciò anche quando tale luogo non risulti in atti. In tale caso le ricerche dovranno innanzitutto essere indirizzate ad accertare se l'imputato eserciti una abituale attività lavorativa; in caso di esito positivo ad accertare in quale luogo tale attività lavorativa si eserciti, e quindi a ricercare l'imputato in questo luogo. Solo qualora non si riesca ad accertare se l'imputato svolga un'attività lavorativa, o dove egli la eserciti, potrà ritenersi giustificata la mancata effettuazione di ricerche nel luogo di abituale attività lavorativa. In difetto di tali accertamenti, così come nell'ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p., l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore — ove attengano alla vocatio in ius — integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. pen. n. 3409/1994

L'istanza di riesame proposta a norma dell'art. 309 c.p.p. apre un procedimento incidentale che resta attinente alla fase delle indagini preliminari e che, in relazione a quanto previsto dall'art. 160 stesso codice in tema di efficacia del decreto di irreperibilità limitato alla fase del procedimento nel quale è emesso, non richiede reiterazione delle ricerche prima della notifica mediante consegna al difensore nei casi indicati dagli artt. 169 e 159 c.p.p. (Nella specie è stata ritenuta correttamente eseguita la notifica dell'avviso di udienza camerale fissata a norma dell'art. 309 c.p.p. con consegna nelle mani del difensore, in una situazione nella quale gli adempimenti previsti dall'art. 169 c.p.p. avevano già avuto luogo su iniziativa del pubblico ministero).

Cass. pen. n. 3488/1993

La rigorosa procedura prevista per la dichiarazione d'irreperibilità dell'imputato esige che le nuove ricerche vengano eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., sicché, nell'ipotesi di svolgimento incompleto delle ricerche medesime, l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore — ove attengano alla vocatio in ius — integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (artt. 179, primo comma, correlato all'art. 178, lett. c, c.p.p.). (Fattispecie in tema di mancato svolgimento di nuove ricerche nel luogo, risultante in atti, di abituale esercizio di attività lavorativa dell'imputato).

Cass. pen. n. 4286/1992

In tema di notificazioni, per stabilire la legittimità del decreto di irreperibilità si deve aver riguardo alla situazione risultante agli atti del procedimento al momento in cui il decreto è stato disposto, senza che possano avere rilievo le indicazioni successive fornite dall'imputato o dal suo difensore.

Cass. pen. n. 3707/1992

L'irreperibilità considerata dall'art. 159 c.p.p., non va intesa in senso assoluto, ma ha natura peculiare, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorità procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva.

Cass. pen. n. 3164/1992

L'irreperibilità considerata dall'art. 159 c.p.p. non va intesa in senso assoluto, ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorità procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell'imputato. Da ciò discende che la legittimità delle notificazioni, eseguite nelle forme stabilite per l'imputato irreperibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità furono adempiute, ossia con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza eventuali successivi avvenimenti che modifichino la situazione preesistente.

Cass. pen. n. 2762/1992

La notifica di un atto (nella specie, avviso di udienza davanti al tribunale di sorveglianza) effettuata con il rito degli irreperibili dà luogo (sempre che sussistano le condizioni e le forme previste dalla legge), ad una forma di conoscenza «legale» del tutto equiparabile a quella che deriva dall'adozione di altre forme di notificazione, con la conseguenza, tra l'altro, che anche il tal caso è onere dell'imputato portare a conoscenza, con la dovuta tempestività, l'autorità procedente degli eventuali fatti nuovi in relazione ai quali possa sorgere, a carico della stessa autorità, la necessità di ulteriori adempimenti.

Cass. pen. n. 3234/1990

Nella procedura conseguente ad istanza di riesame non sono consentiti né il rinvio dell'udienza né la declaratoria d'irreperibilità dell'imputato, entrambi incompatibili con i suoi termini strettissimi e con le sue finalità. Ne consegue che, qualora non si riesca nell'intento di notificare l'avviso di udienza all'imputato, non trovato in nessuno dei luoghi da lui stesso indicati a norma dell'art. 161, comma primo, c.p.p. e in ogni altro conoscibile recapito, va applicata la procedura di cui al successivo comma quarto dello stesso articolo che prevede l'esecuzione della notificazione mediante consegna dell'atto al difensore. (Nella specie, peraltro, è stata ritenuta superflua la consegna dell'ulteriore copia dell'atto, di pertinenza dell'imputato, al difensore, già in possesso della copia spettantegli in proprio).

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