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Procedimento di sorveglianza: la mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza è causa di nullità?

Procedimento di sorveglianza: la mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza è causa di nullità?
Determina una nullità insanabile la mancata notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione dell’udienza nell’ambito di un procedimento di sorveglianza, poiché tale diritto è riconosciuto all'interessato dall'art. 6 CEDU.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19853/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di procedimento di sorveglianza, precisando quelle che sono le conseguenze della mancata notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione dell’udienza.

La questione sottoposta all’esame dei giudici di legittimità era nata in seguito all’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato l’istanza proposta, ex art. 656 del c.p.p., da un soggetto posto in regime di sospensione della pena, al fine di ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare.

Avverso tale decisione, il difensore dell’uomo decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione chiedendone l’annullamento a causa della violazione dell’art. 666 del c.p.p., con conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 del c.p.p. Secondo la difesa, infatti, oltre ad alcune incongruenze all’interno della motivazione fornita dal Tribunale, sussisteva un determinante errore di procedura, posto che essa stessa non aveva ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza presso il Tribunale di sorveglianza, nel cui ambito si era discusso in merito all’istanza di applicazione di misure alternative proposta dal condannato, nonostante nell’ordine di carcerazione fosse indicato il nome del legale di fiducia, il quale, per giunta aveva poi presentato l’istanza di affidamento in prova oggetto di trattazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, confermato che, dall’esame degli atti, risultava come il difensore di fiducia del condannato non fosse stato raggiunto da alcuna forma di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza presso il Tribunale di sorveglianza, tanto che lo stesso non aveva partecipato a nessuna delle udienze tenutesi in tale sede.

Poste tali premesse, la Cassazione ha ritenuto opportuno ribadire il principio di diritto per cui “nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore, pena la nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile.

Come già più volte stabilito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, tale obbligo sussiste non solo con riferimento all’iniziale fissazione determinata dal decreto presidenziale, ma anche nel caso in cui l’esigenza di fissazione sia generata da un rinvio a nuovo ruolo senza una contestuale indicazione della relativa data, qualunque sia la causa del differimento (Cass. Pen., n. 36764/2014).

L’avviso al difensore, relativo ad un procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione, è, difatti, dovuto ai sensi del comma 3 dell’art. 666 del c.p.p., per effetto del rinvio operato dall’art. 678 del c.p.p. al rito scandito dall’art. 666 c.p.p., e la sua violazione determina, pertanto, un’ipotesi di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 del c.p.p. (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 50484/2017; Cass. Pen., n. 11643/2005).

Tale nullità non risulta, peraltro, sanata nemmeno dalla nomina di un difensore d’ufficio, nel corso della suddetta udienza camerale. La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte chiarito che “l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 comma 1, lett. c) e 179 comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen., in quanto anche in quest'ultimo caso risulta leso il diritto ad avere un difensore di sua scelta riconosciuto all'interessato dall'art. 6 CEDU(cfr. Cass. Pen., SS.UU., n. 24630/2015).

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