(massima n. 1)
In tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullitą degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullitą della sentenza di primo grado perchč l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attivitą difensiva).